Provincia Autonoma di Trento - Minoranze Linguistiche

Logo stampa
 
Minoranze linguistiche
Condividi: Facebook Twitter
 
 Home / Normativa / Tutela delle comunità linguistiche storiche
 
 

La tutela delle comunità linguistiche storiche nella Provincia autonoma di Trento

La Costituzione e lo Statuto (particolare di copertina)


La tutela e la valorizzazione delle comunità linguistiche minoritarie locali costituisce una delle ragioni fondanti dell’Autonomia speciale di cui gode il Trentino.

Diversamente da quanto avviene in Alto Adige/Südtirol (dove è stato scelto un sistema basato sulla dichiarazione di appartenenza etnica, secondo un principio di tipo “personalistico”), la Provincia autonoma di Trento ha inserito nel proprio ordinamento di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche un criterio di tipo “territoriale”. In altre parole le finalità di tutela e promozione delle lingue e delle culture, contenute negli atti normativi settoriali, sono perseguite in favore della minoranza ladina residente nei comuni della Val di Fassa e delle numericamente meno consistenti minoranze mòchena (nei tre comuni germanofoni della Val dei Mocheni) e cimbra (nel territorio del comune di Luserna).

Infatti, conformemente alla ratio poi adottata dal Parlamento nazionale nella redazione della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, il Decreto Legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 nonché la legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (legge abrogata dall'art. 37 della L.P. 19 giugno 2008, n. 6) hanno precisamente indicato gli ambiti territoriali corrispondenti alle aree di insediamento storico delle comunità minoritarie trentine.

Peraltro, fino alla riforma dello Statuto del 2001, la tutela delle minoranze trentine non trovava fondamento nello Statuto (salvo la garanzia per tutti i ladini alla valorizzazione delle loro iniziative e attività culturali e al rispetto della toponomastica, già stabilita all’articolo 101 dello Statuto) ma solo in norme di attuazione e in leggi provinciali. Con la riforma costituzionale del 2001 la tutela delle minoranze in provincia di Trento ha avuto un significativo sviluppo. Le nuove disposizioni introdotte nello Statuto di autonomia a tutela delle minoranze linguistiche trentine sono le seguenti:

  • la garanzia di una rappresentanza ladina in Consiglio provinciale: il seggio ladino è assegnato in rappresentanza del territorio dei comuni ladini della Valle di Fassa dove è insediato il gruppo linguistico ladino - dolomitico di Fassa;
  • la facoltà di impugnare davanti al Tar di Trento (da parte dei consiglieri regionali, provinciali o comunali, a seconda della natura degli atti impugnati) gli atti amministrativi degli enti e organi della pubblica amministrazione aventi sede in regione, ritenuti lesivi del principio di parità fra cittadini di lingua italiana, ladina, mòchena e cimbra residenti in provincia;
  • l’estensione della previgente disciplina statutaria di tutela e valorizzazione culturale dei ladini (compreso il rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni) anche alle popolazioni mòchena e cimbra; nonché la garanzia d’insegnamento delle lingue ladina e tedesca nelle scuole dei comuni della provincia di Trento dove sono parlati il ladino, il mòcheno e il cimbro (art. 102 dello Statuto).
  • la garanzia statutaria di idonei stanziamenti provinciali per la promozione della tutela e dello sviluppo della popolazione ladina e delle popolazioni mòchena e cimbra, sulla base dell’entità e dei bisogni specifici delle popolazioni (art. 15, terzo comma, dello Statuto).

La Legge Provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (poi abrogata dall'art. 37 della L.P. 19 giugno 2008, n. 6), definisce come “patrimonio irrinunciabile dell’intera comunità provinciale” la cultura delle minoranze trentine e ne promuove lo sviluppo, la valorizzazione e la salvaguardia. L’attivazione degli strumenti di tutela previsti da questa norma, ha comportato l’attivazione, presso la presidenza della Giunta provinciale, del Servizio per la Promozione delle minoranze linguistiche locali, avente il ruolo di interlocutore nei confronti delle minoranze linguistiche presenti sul territorio trentino, nonché l'istituzione della Conferenza delle minoranze, incaricata di verificare lo stato di attuazione della normativa e della progettualità nel settore per l’individuazione di eventuali nuovi interventi. Dotandosi di una specifica struttura dedicata alle minoranze linguistiche, la Provincia ha attivato una sorta di canale privilegiato di comunicazione tra le peculiarità che naturalmente esprimono i gruppi minoritari e la pubblica amministrazione.  Attraverso un approccio informale, diretto e non burocratico, il Servizio si fa carico delle necessità e delle aspettative dei cittadini appartenenti a una minoranza linguistica, anche nei confronti dei diversi settori dell’amministrazione. Dalla toponomastica al bilinguismo, dal mondo scolastico alla tutela culturale, le minoranze esprimono infatti bisogni specifici, ai quali è necessario rispondere in modo mirato, con un’attenzione particolare all’aspetto linguistico. Il Servizio promuove dei momenti di confronto anche più istituzionali con i rappresentanti politici dei comuni ladini, mòcheni e cimbro.  Decisivo è il costante confronto e collegamento con realtà esterne, soprattutto attraverso il mondo accademico, ma anche per rapportarsi a quello che succede al di fuori dei confini provinciali, concertare nuove proposte, farsi carico di nuove sfide. Sfide particolarmente impegnative in quanto occorre una costante attenzione alle diversità e la capacità, in particolare per ladini, mòcheni e cimbri, di misurarsi con una dimensione “globale-locale”, dove l’apertura al mondo si coniuga all’ancoraggio alle proprie radici.

In questo contesto la normativa nazionale di settore, (la Legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme di tutela a favore delle minoranze linguistiche storiche") detta ulteriori disposizioni in materia, prevedendo la possibilità per le pubbliche amministrazioni di accedere a finanziamenti statali. Essa dispone infatti l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche, con una dotazione finanziaria annua.  Secondo quanto previsto dall’articolo 8 del regolamento attuativo (approvato con D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345) tali fondi vengono assegnati sulla base di progetti elaborati dagli Enti locali esponenziali delle minoranze linguistiche ammesse a tutela. In ordine a tali progetti il regolamento citato assegna alle Regioni e alle Province autonome compiti istruttori da svolgersi in base a specifici protocolli d’intesa stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali - con la Regione o Provincia autonoma competente per territorio.

La Provincia di Trento ha definito, in comune con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali, procedure che consentano un’adeguata istruttoria ed una sollecita erogazione dei finanziamenti relativi ai programmi di intervento nella materia presentati dagli enti locali delle minoranze trentine, al fine di consentire l’efficacia e concreta applicazione dei precetti normativi finalizzati alla realizzazione di specifiche azioni e progetti volti alla promozione delle minoranze linguistiche del Trentino. In tal senso è stato predisposto di comune accordo un protocollo d’intesa.
Attualmente, sulla base di un parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2015, i fondi previsti dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 non vengono più erogati alle Province autonome in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

La Legge Provinciale 23 luglio 2004 n. 7, ha sancito la separazione dell’Istituto Mòcheno-Cimbro in due distinte entità: l’Istituto culturale Mòcheno per la valorizzazione delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo e Frassilongo, e l’Istituto culturale Cimbro per la minoranza cimbra di Luserna. Ad oggi esistono quindi sul nostro territorio tre Istituti culturali per le popolazioni di minoranza (oltre ai due citati ricordiamo infatti l’Istitut Cultural Ladin “Majon de Fascegn” , già istituito con legge 14 agosto 1975, n. 29), enti strumentali della Provincia che curano, in conformità ai propri statuti, la promozione e la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni di minoranza.
La legge riconosce poi un ruolo esclusivo agli istituti culturali di riferimento di ciascuna minoranza linguistica, nel caso vengano loro affidati compiti o funzioni in materia linguistica e di grafia, anche per favorire il processo di standardizzazione degli idiomi locali. E’ previsto che sia la  Giunta provinciale a determinare con propria deliberazione, i requisiti scientifici e le modalità di svolgimento delle relative funzioni.

La legge 7/2004 ha modificato inoltre numerose disposizioni della normativa provinciale in materia di toponomastica, estendendo alle minoranze germanofone mochena e cimbra, presenti nel territorio della provincia di Trento, la particolare disciplina prevista in favore della minoranza linguistica ladina dalla Legge Provinciale 27 agosto 1987, n. 16. In questo modo le tre comunità minoritarie, in materia di toponomastica, risultano ora accomunate da una normativa uniforme.

Il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n.178, ad integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale di cui al DL 592/93, ha disposto che nelle  localita' ladine  del Trentino, gli  atti  pubblici  destinati  alla generalita'  dei  cittadini, gli atti pubblici individuali destinati ad  uso  pubblico e  le carte di identità siano redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina. Questa norma ha chiarito definitivamente l'ambiguità che era contenuta nella norma relativa all’utilizzazione del ladino negli atti pubblici (comma 3 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 16 dicembre 1993, n. 592), e che ne aveva fortemente condizionato l’applicazione.

La Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) all'art. 19 reca disposizioni particolari per i territori dei Comuni ove sono insediate le popolazioni di lingua ladina, mòchena e cimbra, individuati dallo Statuto speciale di autonomia. Nel territorio coincidente con quello dei Comuni ladini è costituito il Comun General de Fascia, il cui statuto è deliberato da tutti i Comuni ed approvato con legge provinciale. La disposizione disciplina i compiti e le funzioni amministrative del Comun General. Per quanto concerne i Comuni in cui sono insediate le popolazioni mòchena e cimbra, si prevede che gli statuti delle Comunità in cui sono compresi contengano specifiche disposizioni volte ad assicurare la tutela delle popolazioni medesime.

Da ultimo, con  la Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”, la Provincia ha esplicitato il principio della tutela delle minoranze linguistiche anche presso le istituzioni scolastiche collocate nei comuni ladini, mòcheni e cimbri.  La legge introduce norme speciali di organizzazione della scuola nei comuni della Valle di Fassa, istituendo il Consei general per l'educazion e la formazion, che ha il compito di individuare le specifiche esigenze educative e formative della comunità ladina e concorrere con la Provincia alla definizione degli atti di indirizzo e programmazione concernenti la scuola ladina.  Inoltre disciplina le modalità di nomina e le funzioni del dirigente scolastico ladino (“Sorastant de la Scola Ladina”) nonchè l’attivazione dell’ufficio ladino di formazione e di ricerca didattica.  Nei confronti dei mòcheni e dei cimbri, questa legge prevede, oltre alla garanzia di una rappresentanza negli organi collegiali scolastici, il rafforzamento della conoscenza della cultura e delle lingue mòchena e cimbra, nonché di quella tedesca, da attuarsi anche nelle scuole situate al di fuori delle località di minoranza, nel caso in cui siano frequentate da studenti mòcheni e cimbri.

Nel corso del 2008, dopo un rilevante lavoro di analisi ed elaborazione compiuto di concerto con le comunità linguistiche, è stata promulgata la Legge Provinciale 19 giugno 2008, n. 6 "Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali".  La scelta di adottare un’unica norma per le tre comunità di minoranza del Trentino, assai diverse tra loro per lingua, storia, consistenza numerica, condizioni socio-economiche e dislocazione sul territorio, risponde all’esigenza di dare unitarietà ed organicità al tema delle minoranze linguistiche, per evidenziare quanto esso risulti centrale per la comunità trentina, la cui fisionomia finisce per essere caratterizzata da questa complessità ed eterogeneità. La L.P. 6/2008 in particolare introduce il principio, innovativo per l’ordinamento italiano, della lingua propria di un territorio e di una comunità, vale a dire una lingua che in un’area determinata è associata alla lingua nazionale nell’ufficialità degli atti pubblici e nell’uso normale. Collegato a ciò, vi è la previsione dell’esistenza di un vero e proprio diritto a poter disporre di occasioni di formazione per la concreta conoscenza della lingua della minoranza e, parallelamente, del dovere e della responsabilità della comunità di minoranza e delle sue istituzioni di garantire le condizioni per l’apprendimento e la promozione della lingua. La Legge ribadisce poi il principio che, per consentire una effettiva tutela dell’identità e uno sviluppo che sappia valorizzare le diversità e le peculiarità delle minoranze stesse, è necessario costruire un sistema istituzionale che consenta livelli di autogoverno, di autonomia e di decentramento amministrativo il più possibile elevati, e una rappresentanza unitaria delle diverse comunità, anche in virtù delle nuove competenze loro attribuite in materia di rapporti interistituzionali. Una sottolineatura particolare merita l’istituzione di una Autorità indipendente per le politiche a sostegno delle minoranze linguistiche, che ha sì compiti di valutazione e vigilanza, ma che è investita anche di un potere di sollecitazione e può contribuire efficacemente a determinare le politiche di tutela. La nuova norma provinciale ha poi finalmente introdotto, anche per le minoranze germanofone, il criterio della conoscenza della lingua della minoranza come presupposto per ottenere la precedenza nelle assunzioni negli impieghi pubblici presso gli uffici degli enti locali e provinciali che hanno l’obbligo dell’uso della lingua stessa, così come già previsto dal D.Lgs. 592/1993 per i ladini.
L’entrata in vigore del D.Lgs. 19 novembre 2010, n. 262, norma di attuazione che reca modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 592 del 1993 in materia di tutela delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra, ha poi determinato la necessità di modificare l’articolo 18 della legge 19 giugno 2008, n. 6, in materia di accertamento della conoscenza della lingua di minoranza, prevedendo innanzitutto che lo stesso venga effettuato dalle Comunità di riferimento (Comun General de Fascia, Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri) che si avvalgono di una commissione composta di tre esperti, di cui uno designato dall’Istituto Culturale di riferimento, uno dalla scuola (o, per le popolazioni mòchena e cimbra, dalla Giunta provinciale con riferimento al mondo della scuola) e uno dalla Comunità stessa.
Viene inoltre introdotto il riferimento al quadro comune di riferimento europeo (QCER) raccomandato dal Consiglio d’Europa per la valutazione del livello di competenza individuale.